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La Corte respinge il ricorso di Kremsmúller Industrieanlagenbau contro l'Agenzia delle entrate


Pubblicato il: 3/10/2021

Nel procedimento la società Kremsmúller Industrieanlagenbau è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Peter Platter e Luigi Manzi.

La kremsmúller Industrieanlagenbau KG (di seguito breviter Kremsmúller) impugnò tre avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, con i quali vennero ripresi a tassazione i maggiori redditi ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, conseguiti durante gli anni 1998, 1999 e 2000. In primo grado il ricorso venne solo parzialmente accolto, con l'annullamento delle sanzioni irrogate per l'omesso versamento dell'IVA; proposto appello dalla Krennsmúller, con sentenza depositata il giorno 11 maggio 2009, la Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano lo respinse. Avverso la detta sentenza, Kremsmuller ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Fissata una prima udienza pubblica, la ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sicché la causa è stata rinviata a nuovo ruolo. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro 13.000,00, oltre alle spese anticipate a debito.