La Corte accoglie parzialmente il ricorso di Sitic S.r.l. contro l'Agenzia delle entrate
Pubblicato il: 3/4/2021
Nel procedimento la società Sitic S.r.l è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Fabio Pace.
S.I.T.I.C. srl, esercente attività di impiantistica, proponeva ricorso avverso avviso di accertamento recante rideterminazione di maggior reddito per IRES, IVA ed IRAP -anno d'imposta 2004- per maggiori ricavi e per costi non detraibili, accertamento costituito da sette rilievi, deducendo la illegittimità dell'atto impositivo e contestando nel merito la pretesa fiscale, alla stregua della documentazione richiesta per effetto del questionario proveniente dall'Amministrazione e della ulteriore documentazione prodotta in sede di contraddittorio per la procedura di adesione, poi non perfezionata. Nel contradditorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva parzialmente il ricorso con riferimento ai punti 3 e 5, per intero, e 4, limitatamente alla debenza dell'IVA, con esclusione della parte relativa alle imposte dirette. Proponevano appello entrambe le parti, in quanto ambedue soccombenti: principale, la società contribuente e incidentale, l'Agenzia delle Entrate. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia pronunciava sentenza con cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado, annullava i rilievi 1 e 2 e confermava l'accertamento quanto alle riprese 3, 4 e 5. Per la cassazione della predetta sentenza parte contribuente propone ricorso affidato a sette motivi, illustrato da memoria; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
La Corte accoglie il 4° e il 5° motivo, assorbiti il 6° e il 7°, rigettati il 1°, 2° e 3°; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.