La Corte accoglie il ricorso di Orizzonti Luminosi Spa contro l'Agenzia delle entrate
Pubblicato il: 2/26/2021
Nel procedimento la società Orizzonti Luminosi Spa è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Cabras.
l'Agenzia delle entrate aveva notificato a Orizzonti Luminosi s.p.a., società operante nell'attività di commercio di articoli di abbigliamento e sportivi, un avviso di accertamento con il quale aveva accertato, relativamente all'anno di imposta 2004, una indebita detrazione dell'Iva in quanto aveva detratto l'intero ammontare dell'Iva sugli acquisti senza calcolare il pro rata per la cessione della partecipazione nella società Carnielli Fitnes s.p.a., dalla stessa fatturata in esenzione; avverso il suddetto atto impositivo la società contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo aveva rigettato; avverso la suddetta pronuncia la società contribuente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: l'assunzione e la cessione delle partecipazioni detenute nella società Carnielli Fitnes s.p.a. risultava diretta a realizzare l'oggetto sociale, come emergeva dalle previsioni statutarie e non poteva dirsi estranea all'attività di impresa esercitata in quanto funzionale alla stessa; l'operazione di cessione della partecipazione azionaria costituiva un prolungamento diretto permanente e necessario dell'attività imponibile per affermazione della stessa società contribuente, la quale aveva motivato nel senso di una finalità industriale della gestione delle partecipazioni in società che operavano nell'ambito della produzione e del commercio di prodotti sportivi; le suddette operazioni finanziarie non potevano, quindi, essere qualificate come accessorie o occasionali; avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la società Orizzonti Luminosi s.p.a. affidato a un unico motivo di censura, illustrato con successiva memoria.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza censurata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dei Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.