La Corte accoglie parzialmente il ricorso di Altomani & Sons Srl contro l'Agenzia delle entrate
Pubblicato il: 2/12/2021
Nel procedimento la società Altomani & Sons Srl à stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Ennio Luponio.
La Altomani & Sons s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 41/02/2011, depositata dalla Commissione tributaria regionale delle Marche il 10.06.2011. La pronuncia aveva rigettato il ricorso introduttivo della società avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva rideterminato l'imponibile della società, relativo all'anno 2004, ai fini Irap e Iva. Il contenzioso traeva origine da un accertamento condotto ai sensi dell'art. 32 comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 sulle movimentazioni bancarie dei conti correnti sociali. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente le minime discrasie emerse tra volume d'affari dichiarato ed entrate finanziarie erano state spiegate e giustificate agli accertatori. Ciò nonostante l'Amministrazione finanziaria aveva emesso l'atto impositivo, rideterminando il reddito dell'anno 2004 per omessi ricavi, ricondotti ad una operazione considerata non giustificabile come "versamento di cassa" (pari ad Euro 2.000,00) ed a finanziamenti infruttiferi eseguiti dai soci (pari ad Euro 21.000,00). La società, che aveva contestato le risultanze dell'accertamento, aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Pesaro, che con sentenza n. 111/05/2007 accolse il ricorso. Nel grado d'appello, introdotto dall'Ufficio finanziario dinanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche, la sentenza è stata riformata, con rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Il giudice regionale ha ritenuto che non tutti i finanziamenti dei soci sono consistiti in versamento di denaro, essendo stati operati conferimenti di beni non assoggettati alle regole civilistiche dell'aumento di capitale. Dall'anomalia dei conferimenti la Commissione ha tratto la conclusione dell'anomalia dei finanziamenti stessi. La ricorrente ha censurato la sentenza affidandosi a cinque motivi. Ha dunque chiesto la cassazione della sentenza, con decisione nel merito qualora ritenuti sussistenti i presupposti. L'Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza pubblica. Nell'udienza pubblica dell'i dicembre 2020, dopo la discussione, la causa è stata trattata e decisa.
La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso; rigetta il quarto e il quinto. Cassa la decisione e rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Marche, he in diversa composizione deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità.