La Corte accoglie il ricorso di Acutina di Miaci Tito Sas contro l'Agenzia delle entrate
Pubblicato il: 2/10/2021
Nel procedimento la società Acutina di Miaci Tito Sas è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Di Gravio.
Con ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la
Acutina di Miaci Tito s.a.s. ed i soci Tito Miaci, Rita Miaci e Anna Panzini
impugnavano, con distinti ricorsi, gli avvisi di accertamento con i quali
l'Agenzia delle entrate, dopo avere rilevato la contabilizzazione di fatture per
operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti e costi non
documentati per carburante, aveva proceduto al recupero a tassazione di
IRAP ed I.V.A. nei confronti della società, imputando contestualmente ai soci
maggiore reddito di partecipazione.
L'Amministrazione finanziaria, in particolare, aveva accertato l'esistenza
di fatture passive emesse da diverse società che avevano omesso di
presentare le dichiarazioni fiscali e di versare le imposte, oltre che pagamenti
a mezzo assegni bancari o in contanti che, sulla base di riscontri documentali,
risultavano in realtà effettuati nei confronti di soggetti terzi estranei alle
operazioni.
La società eccepiva la nullità dell'accertamento per mancata allegazione
del processo verbale di constatazione e per contraddittorietà della
motivazione, oltre che la infondatezza della ripresa a tassazione, mentre i
soci, oltre a ribadire le difese svolte dalla società, deducevano l'illegittimità
delle sanzioni irrogate.
I giudici di primo grado, previa riunione dei ricorsi, li rigettavano con
sentenza avverso la quale veniva proposto appello dinanzi alla Commissione
tributaria regionale del Lazio.
I giudici regionali rigettavano gli appelli della società e dei soci, ritenendo
solidi e condivisibili gli elementi sui quali si fondava la contestazione
dell'Ufficio e sostenendo che la società verificata non era stata in grado di
presentare documentazione dalla quale potesse evincersi l'effettività delle
prestazioni rese dalle società che avevano emesso le fatture oggetto di
contestazione.
Con riguardo alla ripresa a tassazione dei costi per carburanti, osservava
che le schede carburanti rinvenute presso la società erano incomplete e non
conformi al modello allegato al d.P.R. n. 444 del 1997, e, quindi, inidonee a
determinare i benefici fiscali.
Accoglieva, tuttavia, l'appello dei soci limitatamente alle sanzioni
irrogate, ritenendo non sufficiente per la loro applicazione la mera
volontarietà del comportamento sanzionato e necessaria la colpevolezza ai
sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Ricorrono per la cassazione della suddetta decisione la società TCR
Costruzioni e Restauri s.r.l. (già Acutina di Miaci Tito s.a.s.) ed i soci Tito
Miaci, Rita Miaci e Anna Panzini, con un unico motivo.
L'Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso e propone ricorso
incidentale, con due motivi.
La Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione;
accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in parte qua e
rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.