La Corte rigetta il ricorso di Ferrania s.p.a. contro l'Agenzia delle entrate
Pubblicato il: 2/10/2021
Nel procedimento la società Ferrania s.p.a. è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Ciliberti e Sara Armella.
Nell'aprile 1999, le società Imation S.p.A. e Imation Ricerche
S.p.A. costituirono la Ferrania S.p.A., partecipata dalla prima nella
misura dell'80% e dalla seconda per il restante 20%;
successivamente, in data 1 agosto 1999, la Ferrania s.p.a. deliberò
l'aumento di capitale sottoscritto dalle due socie, operato mediante
il conferimento da parte di ciascuna di ramo di azienda. In
particolare, il conferimento eseguito da s.p.a. Imation ha dato
luogo ad una minusvalenza, determinata dalla differenza tra i valori
di bilancio del ramo aziendale, oggetto del conferimento ed il valore
della partecipazione. Questa minusvalenza è stata neutralizzata
fiscalmente mediante una variazione in aumento da parte della
conferente operata nel modello unico 2000, conseguente alla
rilevazione di un avviamento negativo, imputato, in parte a rettifica
diretta di attività di bilancio e, in parte, iscritto in un fondo
denominato "fondo oneri di ristrutturazione e badwill". Dal canto
suo, la conferitaria s.p.a. Ferrania, ricevendo tale fondo, lo aveva
ripartito in fondi rischi futuri, con corrispondenti variazioni in
diminuzione. Infine, le due socie avevano cedute le rispettive quote
a Ferrania Lux.
L'Agenzia delle entrate ha ravvisato nell'operazione carattere
elusivo ex art. 37-bis del d.P.R. n.600 del 1973.
Ne è scaturito un avviso di accertamento col quale l'Ufficio
ha disconosciuto i vantaggi fiscali ottenuti dalla Ferrania s.p.a.,
recuperando a tassazione, per l'anno 2000, maggiore materia
imponibile ai fini IRPEG, IRAP e IVA.
La Società ha impugnato l'avviso innanzi alla Commissione
tributaria provinciale di Savona la quale ha accolto il ricorso,
annullando l'avviso di accertamento, ma la decisione, appellata
dall'Ufficio, è stata, integralmente riformata dalla Commissione
tributaria regionale della Liguria (d'ora in poi, per brevità, C.T.R.)
la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto sussistenti
tutti i presupposti per ritenere l'operazione elusiva, sostenendo che
con la stessa, in assenza di valide ragioni economiche, si era
realizzato un indebito risparmio di imposta, determinato dall'utilizzo da parte di Ferrania s.p.a. dei fondi-oneri di ristrutturazione e badwill iscritti, in neutralità fiscale ex articolo 4 del decreto legislativo n358 del 1997, a seguito del conferimento del ramo di azienda. Infatti, secondo il Giudice di appello, se fosse stato posto in essere il comportamento aggirato, i ridetti fondi avrebbero ottenuto pieno riconoscimento fiscale ed il relativo utilizzo avrebbe concorso a formare il reddito della stabile organizzazione di soggetto non residente.
Avverso la sentenza propone ricorso, su sette motivi, Ferrania S.p.a., in liquidazione e in amministrazione straordinaria, per ottenerne la cassazione, cui replica l'Agenzia delle entrate con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi euro 13.200 oltre spese prenotate a debito.