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La Corte rigetta il ricorso di Edilpadana S.r.l. contro l'Agenzia delle entrate


Pubblicato il: 2/10/2021

Nel procedimento la società Edilpadana S.r.l. è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Umberto Santi.

Edilpadana s.r.l. impugnava due avvisi di accertamento e le conseguenti cartelle di pagamento per gli anni di imposta 2003 e 2004 con i quali era stata recuperata a tassazione la differenza di imposta tra l'aliquota applicata del 4% e l'aliquota corretta del 20% in relazione al contratto di appalto per la costruzione di un fabbricato per conto della società il Corallo s.r.I. Nella specie i lavori di appalto erano relativi alla costruzione ad uso casaalbergo di n. 53 alloggi e relativi servizi, su di un'area con sovrastante fabbricato fatiscente, un tempo adibito a discoteca, classificato nella categoria catastale D/3. La CTP di Rovigo, previa riunione, con sentenza n.45/2/11 respingeva i ricorsi. La società proponeva appello e la CTR del Veneto lo rigettava sul presupposto che il complesso edilizio realizzato era ad uso casa-albergo con accatastamento del complesso come unica entità in categoria D/2 (alberghi e pensioni), con concessione edilizia relativa alla costruzione di una casa-albergo e autorizzazione di agibilità dell'intero complesso come unitario nella categoria D/2, a nulla rilevando la richiesta dell'appaltante di applicare l'aliquota Iva agevolata e la successiva destinazione degli immobili a casa per civile abitazione. Avverso la sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a tre motivi, illustrati con memoria. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 10.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

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