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La Corte accoglie parzialmente il ricorso di Centro Aktis - Diagnostica e Terapia s.p.a. contro l'Agenzia delle entrate


Pubblicato il: 2/3/2021

Nel procedimento la società Centro Aktis - Diagnostica e Terapia s.p.a. è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sabrina Varricchio e Domenico Parrella.

L'Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti della Centro Aktis-Diagnostica e Terapia di Scoppa Gianfranco s.a.s., ora Centro Aktis s.p.a., per l'anno 2003, ai fini Irpef (REE0201002007), Iva ed Irap, per la somma di Euro 1.422.339,46, con maggior reddito Irpef da imputare ai soci, per il principio di trasparenza di cui all'art. 5 d.P.R. 917/1986, in relazione a costi ritenuti indeducibili per l'acquisto di n. 60.700 copie di un opuscolo informativo in data 13-3-2003 da una società estera con sede in Funchal Madeira, al prezzo di Euro 1.214.000,00. Soci della Aktis s.a.s. erano la Aktis s.r.I., per il 90 %, la Immobil Service s.a.s. per il 9 %, Valerio Scoppa per lo 0,49 % e Gianfranco Scoppa per lo 0,51%. Poichè la Aktis s.r.l. era società a ristretta partecipazione, i suoi maggiori redditi venivano imputati ai soci della stessa, e quindi, alla Immobil Service s.a.s., socia al 40 %, ed a Scoppa Valerio, socio al 60%, con emissione dei relativi avvisi di accertamento nei loro confronti.
Soci della Immobil Service s.a.s. erano, poi, Gianfranco Scoppa nella misura del 51 % e Valerio Scoppa nella misura del 49 %.
Tutte le società ed i soci venivano colpiti da avvisi di accertamento, alcuni per il principio di trasparenza ed altri per la presunzione di distribuzione di utili extracontabili nelle società a ristretta partecipazione (i soci della Aktis
s.r.I.).
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi dei contribuenti. La Commissione tributaria regionale della Campania (sezione 33), pur non riunendo i giudizi, li trattava tutti, con eccezione del procedimento relativo a Valerio Scoppa, in relazione alla sua partecipazione per il 60 % della Aktis s.r.l., società a ristretta base, all'udienza del 31-1-2012 dinanzi al medesimo collegio, accogliendo tutti gli appelli proposti dalla Agenzia delle entrate.

Avverso tali sentenze propongono ricorso per cassazione i contribuenti, tranne che per il procedimento n. 29059/14 in cui ricorre l'Agenzia delle entrate. Resistono i contribuenti con controricorso. Resiste con controricorso l'Agenzia nel procedimento n. 29059/14.
Tutte le parte hanno depositato memoria scritta. 

La Corte rigetta i ricorsi di cui ai procedimenti nn. 23546/14, 23549/14, 23551/14, 23552/14, 23557/14 e 23555/14; accoglie il primo motivo del ricorso relativo al procedimento n. 29059/14; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Condanna i ricorrenti, oltre che il controricorrente Valerio Scoppa, nel procedimento n. 29059/14, a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 37.000,00, oltre spese prenotate a debito.