La Corte accoglie parzialmente il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro Ipem - Industria Petroli Meridionale S.P.A.
Pubblicato il: 1/30/2021
Nel procedimento la società Ipem - Industria Petroli Meridionale S.P.A. è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Angelo Contrino.
IPEM - Industria Petroli Meridionale S.p.a. impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari l'atto impositivo con il quale l'Agenzia delle entrate aveva accertato un maggiore imponibile, ai fini dell'IVA, per l'annualità 2008, a causa dell'indebita detrazione dell'imposta sul valore aggiunto su costi non
inerenti. Specificamente, si trattava dell'IVA assolta in relazione alla fattura n. 1/A/08, dell'11/01/2008, emessa dalla controllante F.V.H.
S.p.a., che, in tal modo, secondo la tesi erariale, aveva illegittimamente trasferito sulla contribuente i costi di un'attività di consulenza, svolta da Sotragem.
La C.T.P. di Bari accolse il ricorso, con sentenza (n. 1140/2015) confermata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale, con la sentenza menzionata in epigrafe, nel contraddittorio della società, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate svolgendo le seguenti
considerazioni: sono inammissibili, le censure riferibili alle argomentazioni "ripotate nella sezione Fatto" dell'atto di appello, perché carenti del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, a causa del generico rinvio
all'esposizione svolta nel giudizio di primo grado; quanto all'inerenza dei costi, il motivo d'appello è privo di fondamento poiché la contestata
attività di consulenza è un costo inerente allo scopo sociale di AGKM Partners S.r.l., in quanto funzionale all'attività di acquisizione di IPEM
S.r.l. e alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, e ciò a prescindere dalla circostanza che, nella specie, la consulenza fosse stata commissionata dalla socia controllante FVH S.p.a. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi; la società ha depositato controricorso.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al primo motivo e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.