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La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro Cor Sport Srl


Pubblicato il: 1/27/2021

Nel procedimento la società Cor Sport Srl è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaso Manferoce, Marco Tinazzi ed Emilio De Pol.

All'esito di verifica contabile eseguita nei confronti della s.r.l. Cor sport, l'Agenzia delle Entrate, ritenuta' la indeducibilità dei costi esposti per acquisti da fornitori aventi sede in Stati compresi nella lista dei paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black list), emetteva avviso di accertamento con cui determinava per l'anno d'imposta 2004 un maggior reddito d'impresa e un maggior volume di affari della predetta società e, per l'effetto, recuperava a tassazione le imposte (IRPEG e IRAP) non corrisposte, maggiorate di sanzioni ed interessi. L'impugnativa giurisdizionale del contribuente, disattesa in prime cure, è stata accolta, a seguito di gravame, dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia - Mestre con sentenza n. 103/29/11 pronunciata il giorno 27 luglio 2011. Per quanto ancora d'interesse, il giudice d'appello, premesso che la documentazione prodotta dal ricorrente costituiva «valida prova» dell'effettività delle operazioni commerciali poste in essere con i fornitori esteri, ha ritenuto che «le medesime operazioni hanno anche risposto ad un interesse economico della società, attesa la dimostrata convenienza economica delle stesse, quale emerge dai risultati di bilancio, sufficientemente indicativi della scelta gestionale approntata dalla società». Ricorre per cassazione, articolando due motivi, l'Agenzia delle Entrate; resiste, con controricorso, la s.r.l. Cor sport.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale cllí Veneia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.