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La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro Acea S.p.a.


Pubblicato il: 1/27/2021

Nel procedimento la società Acea S.p.a. è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Michele Maranò.

Con sentenza n. 4862/19/19, depositata il 16 agosto 2019, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. distaccata di Latina, accoglieva l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 469/5/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con compensazione delle spese di lite. Il giudice di appello, in riforma della decisione di primo grado, concludeva per l'accoglimento del gravame rilevando: a) che il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento, notificato in data 12-5-17, con cui era stato disposto il recupero dell'indebita detrazione IVA relativa ad un contratto di leasing per un bene strumentale andato distrutto, ma per il quale la società aveva continuato a pagare i canoni sino al risarcimento del danno da parte della compagnia di assicurazione; b) che la Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso senza pronunciarsi, tra l'altro, sul vizio di sottoscrizione dell'atto firmato digitalmente; c) che tale eccezione era da ritenersi fondata, con assorbimento degli ulteriori motivi, in quanto l'apposizione di una firma digitale ad un avviso di accertamento notificato con modalità cartacea prima del 27-1-2018 era causa di nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione. Avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 24 febbraio 2020, affidato ad un unico motivo, e depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; il contribuente ha resistito con controricorso.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia per l'ulteriore esame, e anche per le spese, alla C.T.R del Lazio, sez. distaccata di Latina, in diversa composizione.