La Corte si esprime a favore di Mare Blu Società Cooperativa
Pubblicato il: 1/27/2021
Nel procedimento la società Mare Blu Società Cooperativa è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe Vaccaro.
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate e alla Serit
Sicilia s.p.a. la Mare Blu Società Cooperativa impugnò davanti alla
Commissione tributaria provinciale di Siracusa la cartella esattoriale
n. 29820070010326631, notificata il 16 maggio 2007, con la quale
le era stato intimato il pagamento dell'importo di C 144.726,51 per
omesso versamento di IRAP, IVA, ritenute alla fonte, addizionale
comunale e regionale e recupero credito di imposta per
investimenti indebitamente utilizzato, con riferimento all'anno di
imposta 2003.
La Commissione tributaria provinciale con sentenza n. 52-04-
09 depositata 1'11 febbraio 2009 accolse il ricorso annullando i
provvedimenti impugnati.
Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle entrate propose
appello di cui la Mare Blu Società Cooperativa, nel costituirsi in
giudizio, eccepì l'inammissibilità sul presupposto che la
notificazione dell'atto di impugnazione fosse stata effettuata oltre il
termine di decadenza di cui all'art. 327.
Con sentenza n. 149/16/11, depositata il 19 aprile 2011, la
Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione distaccata
di Siracusa, dichiarò il gravame inammissibile.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle entrate ha proposto
ricorso affidato ad un unico motivo. La Mare Blu Società
Cooperativa ha resistito con controricorso, depositando, altresì,
memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Alla pubblica udienza del 15
novembre 2016 la Quinta Sezione civile di questa Corte ha disposto
rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite
sulle questioni di massima di particolare importanza relative alla
decorrenza nel giudizio tributario del termine per la costituzione del
ricorrente e dell'appellante che si avvalga della notificazione a
mezzo del servizio postale e dell'ammissibilità del ricorso o
dell'appello che sia stato notificato direttamente a mezzo del
servizio postale universale, nel caso in cui il ricorrente al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della Mare Blu Società Cooperativa, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.