Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro I.P.E.M. Spa


Pubblicato il: 1/26/2021

Nel procedimento la società I.P.E.M. Spa è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Fulvio Neri.

I.PE.M. - Industria Petroli Meridionale S.p.a. impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi l'avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini IRPEG e ILOR, per l'annualità 1997, oltre a costi non inerenti e a costi ritenuti non di competenza di quell'annualità, per quanto tuttora rileva, l'ammortamento anticipato (nella misura di lire 1.488.603.000) dei costi di realizzazione di un nuovo impianto di stoccaggio, in ragione della mancata iscrizione a ricavo tassabile, nell'esercizio di incasso, della prima rata del contributo ricevuto ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.
La C.T.P. di Brindisi accolse il ricorso, con sentenza (n. 35/02/2004) confermata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale, con la sentenza menzionata in epigrafe, nel contraddittorio della contribuente, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate, rilevando che: (a) la società aveva correttamente imputato a debito il contributo statale, inizialmente concesso in via provvisoria e
concesso in via definitiva soltanto con decreto del 24/08/2000, dopo che il competente ministero aveva verificato la tipologia dell'intervento e le sue modalità attuative; (b) a prescindere dalle condizioni contrattuali, la società aveva applicato la disciplina degli ammortamenti, ossia l'art. 67, t.u.i.r., che consentiva un ammortamento anticipato doppio nell'esercizio in cui i beni erano entrati in funzione; (c) per i contributi in conto capitale, invece, l'art. 55, t.u.i.r., nella formulazione vigente nel 1997, prevedeva l'accantonamento del 50% del contributo a riserva e l'imputazione a ricavo del 50% residuo in quote costanti nell'esercizio in corso e nei successivi quattro esercizi; (d) l'ufficio aveva applicato, testualmente una norma entrata in vigore solo a partire dal 1°/01/1998. 3. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi; la società ha depositato il controricorso e una memoria. 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 

Studi Coinvolti

Professionisti Attivi