La Corte si esprime in favore di Gerarda Srl
Pubblicato il: 1/26/2021
Nel procedimento la società Gerarda Srl è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Rossi e Adriano Rossi.
L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n. 149/09/11, depositata il 27 maggio 2011, non notificata, con la quale, in riforma della decisione resa dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti ed in accoglimento parziale dell'appello della società contribuente Gerarda s.r.I., esercente l'attività di vendita di oggetti di gioielleria e oreficeria, sono stati annullati i rilievi nn. 1), 2), 3), 4) e 5) contestati con l'avviso di accertamento, con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva accertato maggior imponibile ai fini IRPEG, IRAP e I.V.A. in relazione all'anno d'imposta 2005.
In particolare, con i rilievi nn. 1) e 3) l'Ufficio aveva rideterminato il valore delle rimanenze, iniziali e finali, avendo riscontrato un incremento delle rimanenze finali in assenza di acquisti effettuati nel corso dell'anno. Con il rilievo n. 2), dopo avere esaminato gli acquisti sulla scorta delle fatture e avere determinato il ricarico praticato mediante il raffronto tra il costo di acquisto ed il prezzo di vendita rilevato dai listini prezzi, aveva proceduto alla ricostruzione di ricavi non dichiarati. Con il rilievo n. 4) aveva contestato l'omessa contabilizzazione e dichiarazione di canone già maturato, dell'importo di euro 5.089,32, e dell'ulteriore importo di euro 9.000,00, dato a garanzia, in relazione ad un contratto di locazione avente ad oggetto la gestione di un bar ristorante in Chieti. Con il rilievo n. 5) aveva recuperato a tassazione la somma di euro 618.291,12 quale sopravvenienza attiva non dichiarata (ex art. 88 t.u.i.r.).
La società contribuente resiste mediante controricorso.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

