La Corte rigetta il ricorso di Scuola 3f Italia S.r.l contro l'Agenzia delle entrate
Pubblicato il: 1/22/2021
Nel procedimento la società è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Lombardi, Fabrizio D. Mastrangeli e Carla Rizzo.
Emerge dalla sentenza impugnata, per i profili tuttora d'interesse, che, in relazione agli anni d'imposta 2005 e 2006, la s.r.l. Scuola 3 F Italia è una scuola che organizza dei corsi d'insegnamento, in relazione ai quali realizza e vende libri e cdrom, applicando il regime speciale monofase previsto per gli editori. In esito a una verifica, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che questo regime fosse stato indebitamente applicato, sicché ha recuperato la relativa iva, nonché i costi, ritenuti non inerenti. Inoltre ha considerato indebitamente detratta l'iva concernente le spese di locazione e di manutenzione dell'immobile condotto in locazione dalla contribuente, perché appartenente alla categoria catastale A/8, da considerare quindi come fabbricato ad uso abitativo. La società ha impugnato gli avvisi di accertamento nei quali l'Agenzia ha compendiato le proprie pretese, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia. Quella regionale dell'Umbria ha accolto l'appello dell'Agenzia limitatamente all'applicazione del regime monofase dell'iva, riscontrandone la carenza dei presupposti applicativi. Contro questa sentenza la contribuente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che articola in sette motivi, cui l'Agenzia replica con controricorso e ricorso incidentale, affidato a tre motivi, contrastato dalla contribuente con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese.