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A.S.D. Cioli Ariccia Feros perde alla Corte d'Appello della FIGC


Pubblicato il: 5/24/2021

A.S.D. Cioli Ariccia Feros è stata rappresentata dall'avvocato Priscilla Palombi

Viene respinto il reclamo per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque coon la quale, a seguito della gara A.S.D. Eur Massimo – A.S.D. Cioli Ariccia Feros disputata il 15.5.2021, erano state inflitte le seguenti sanzioni:

- nei confronti di entrambe le società, ritenute responsabili in via diretta ed oggettiva della rissa cui era seguita l’espulsione di diversi calciatori e l’impossibilità di proseguire l’incontro per mancanza del numero minimo previsto, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6, con conseguente esclusione dal prosieguo della manifestazione, nonché penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva 2012-2022;

- nei confronti della società Cioli Ariccia Feros, l’ammenda di € 2.500,00 “perché un proprio calciatore al termine del primo tempo con un atto di violenza immotivato e temerario, colpiva un calciatore avversario scatenando la reazione sia del colpito che dei suoi compagni di squadra e dei soggetti che assistevano all’incontro. Gli scontri e le violenze scaturitene coinvolgevano tesserati di entrambe le società, causando a seguito dei provvedimenti disciplinari adottati dall’arbitro, nei confronti dei soggetti coinvolti, la sospensione definitiva dell’incontro”;

- nei confronti dei calciatori tesserati della società Cioli Ariccia Feros: a) squalifica per 6 giornate di gara a Vizonian Ferreira Lucas “per aver volontariamente ed immotivatamente colpito con una gomitata al petto al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo un avversario, scatenando la reazione violenta degli avversari con coinvolgimento di tesserati di ambedue le società”; b) squalifica per 3 giornate di gara a Cioli Roberto, Bonetti Giorgio e Kola Ervin; “responsabili di atti di violenza a gioco fermo nei confronti di calciatori avversari”;

- nei confronti della società Eur Massimo, l’ammenda di € 5.000,00 e la squalifica del terreno di gioco per due giornate, “per assenza di Forza Pubblica e per aver omesso di presentare all’arbitro la relativa richiesta. La Forza Pubblica è sopraggiunta solo grazie all’iniziativa del commissario di campo, adottata a seguito degli scontri tra tesserati delle due società. Per la condotta violenta posta in essere da atleti e tesserati nei confronti dei calciatori della squadra ospitata caratterizzata da molteplici atti di violenza che hanno determinato la sospensione definitiva dell’incontro. Per ingiurie, minacce da parte di persone riconducibili alla società, nel corso dell’incontro nei confronti degli arbitri. In una circostanza uno dei suddetti soggetti lanciava una bottiglietta piena d’acqua contro il secondo arbitro, colpendolo al capo senza conseguenze. Perché nel corso degli scontri tra calciatori di opposte fazioni, soggetti non identificati ma riconducibili alla società, accedevano sul terreno di gioco, passando attraverso un cancelletto lasciato aperto ed incustodito e prendevano parte attiva agli scontri ed alle violenze nei confronti dei calciatori avversari”;

- nei confronti dei tesserati della società Eur Massimo: a) squalifica per 6 giornate di gara a Fantini Francesco, “per atti di violenza a gioco fermo nei confronti di un calciatore avversario il quale, per i colpi ricevuti, giaceva al suolo stordito per alcuni minuti e per aver successivamente insultato il secondo arbitro ed il commissario di campo”; b) squalifica per 3 giornate di gara, rispettivamente, a Dal Lago Lorenzo, Fabozzi Federico Mattia, Petrucci Emanuele, Savi Edoardo, Locchi Nicolò, Castro Fernandez Andy David, Merlonghi Tiziano e Corsetti Alessandro, “per atti di violenza a gioco fermo nei confronti di calciatori avversari”; c) inibizione sino al 31 ottobre 2021 a Canini Cristiano, “perché, ammesso in panchina in qualità di dirigente addetto agli ufficiali di gara, prendeva parte attiva agli scontri tra calciatori di ambedue le società, colpendo gli avversari con calci e pugni”; d) squalifica per 3 gare a Montenero Roberto, allenatore in seconda, “per atti di violenza a gioco fermo nei confronti dei calciatori avversari”; e) squalifica per 8 giornate di gara a Minicucci Paolo, “perché, espulso dopo appena due minuti dall’inizio della gara, per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro e dei calciatori avversari, dalla tribuna durante il prosieguo dell’incontro, reiterava tale condotta ed impartiva direttive ai propri calciatori. Nel corso degli scontri dianzi menzionati, rientrava sul terreno di gioco scavalcando una balaustra ed aggrediva con ripetuti calci e pugni gli atleti della compagine avversaria. Sanzione così determinata in quanto recidivo nella corrente stagione sportiva per intemperanze nei confronti dei direttori di gara”.

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