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La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro TODINI Costruzioni Generali S.p.a.


Pubblicato il: 7/6/2021

Nel procedimento la società TODINI Costruzioni Generali S.p.a. è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Federico Vecchio

L'Agente della riscossione per la Provincia di Roma notificò alla Todini Costruzioni Generali s.p.a. cartella di pagamento con la quale chiedeva il pagamento dell'importo di euro 59.230,87, di cui euro 53.867,81 a titolo di sanzioni pecuniarie Irap ed euro 5.363,06 a titolo di interessi.
La cartella di pagamento traeva origine dall'iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle entrate in esito al controllo automatizzato relativa all'anno d'imposta 2006, dalla quale era emerso un carente versamento del secondo acconto Irap, per un importo pari ad euro
179.559,36.
La contribuente impugnò la cartella di pagamento eccependo di avere correttamente determinato l'ammontare dell'imposta dovuta, effettuando il calcolo sia della base imponibile che degli acconti da versare, in ottemperanza
a quanto prescritto, per l'anno oggetto di verifica.
La Commissione tributaria provinciale di Roma, disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dall'Agenzia delle entrate, accolse il ricorso della contribuente, osservando che l'Ufficio finanziario non aveva contestato i calcoli effettuati dalla società, ma esclusivamente l'errata indicazione nell'apposito rigo della dichiarazione dei redditi del valore della produzione (indicato in euro 1.453.901,00 anziché nel minor valore di euro 1.272.323,00, coincidente con gli acconti versati).
In esito all'appello dell'Agenzia delle entrate, la quale dedusse che sulla base di calcolo indicata dalla contribuente era stato ricostruito l'ammontare degli importi dovuti e che i due acconti versati risultavano inferiori a quanto dovuto, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza in questa sede impugnata, rigettò l'impugnazione.
Osservò, in particolare, che la liquidazione dell'Ufficio era il risultato di una verifica automatizzata della corrispondenza tra quanto versato dalla contribuente alle prescritte scadenze e quanto dovuto sulla base dei dati dichiarati dalla stessa contribuente; sia in primo grado che in appello la contribuente aveva provveduto a documentare la metodologia utilizzata per calcolare l'importo dovuto sia in termini complessivi che di valore dei singoli acconti e tale assunto non era stato smentito dall'Ufficio; solo a causa di un errore materiale la dichiarazione riportava una non corretta indicazione del valore della produzione.
Precisò, altresì: «il dato di partenza per il calcolo dell'imposta è rappresentato dai dati reddituali relativi al precedente esercizio 2005 con una rettifica della base imponibile per escludere alcune deduzioni non più consentite dalla legge n. 248 del 2006. L'ufficio era dunque perfettamente in grado di valutare ed eventualmente contestare l'esattezza dei calcoli effettuati dalla società contribuente considerato che il dato di partenza (l'imposta dovuta nel 2005) era noto all'amministrazione e che anche le deduzioni da escludere erano facilmente verificabili nel loro ammontare e nella percentuale di abbattimento, dalla documentazione presentata e acquisita agli atti di giudizio.
Avverso la suddetta decisione d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, con un unico motivo.
La Todini Costruzioni Generali s.p.a. resiste mediante controricorso. 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura generale del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.