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La Corte accoglie parzialmente il ricorso di Zerodue Italia Srl contro l'Agenzia delle entrate


Pubblicato il: 7/20/2021

Nel procedimento la società Zerodue Italia Srl è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Luigi De Luca e Massimo Scardigli,

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla Zerodue Italia srl avverso la sentenza n. 65/23/12 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che ne aveva rigettato i ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005-2006. La CTR osservava in particolare che: -non sussisteva l'eccepita invalidità degli atti impositivi impugnati a causa della mancata allegazione del PVC redatto in esito alla verifica effettuata presso soggetto imprenditoriale terzo (Netcom srl) sulla quale si basava quella originante le pretese creditorie erariali, posto che l'appellante aveva potuto comunque adeguatamente difendersi. Trattandosi di fatture per operazioni solo "soggettivamente" inesistenti, in applicazione, retroattiva, dell'art. 8, d.l. 16/2012 doveva affermarsi la deducibilità dei costi correlativi ai fini delle imposte dirette, ma non la detraibilità dell'IVA. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. 

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, respinge il terzo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla  Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.