La Corte si esprime a favore della società Sole di Sicilia S.p.a.
Pubblicato il: 7/21/2021
Nel procedimento la società Sole di Sicilia S.p.a. è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosario Calì.
A seguito di una verifica della Guardia di finanza l'Agenzia delle entrate notificò a Sole di Sicilia s.p.a., esercente l'attività di fabbricazione di vini, l'avviso di accertamento n. R3M030T00947, relativo all'anno d'imposta 2002, con il quale: a) recuperò a tassazione VIVA (pari a Euro 155.135,00) sulle cessioni all'esportazione (per Euro 775.675,00) effettuate, senza pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a Vini Com s.r.I., a fronte di "dichiarazioni d'intenti" di tale società ritenute ideologicamente false; b) negò la deducibilità di costi, ai fini dell'IRPEG e dell'IRAP (per Euro 662.054,00), e la detraibilità dell'IVA, ai fini di tale imposta (per Euro 132.411,00), risultanti da fatture emesse dalla stessa Vini Com s.r.I., in quanto ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti.
L'avviso di accertamento fu impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo (hinc anche: «CTP»), che accolse l'impugnazione della società contribuente. Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che lo rigettò.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi di Euro 200,00, e agli accessori di legge.