La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da Vis Spa
Pubblicato il: 7/21/2021
Nel procedimento la società Vis Spa è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Luigi Nilo.
Il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate notificò a I.V.R.I. s.p.a. (poi Vis s.p.a.) la revoca parziale n. 2007/11093/10 - per la parte (pari a C 223.727,00) eccedente l'importo di Euro 100.000,00 su un periodo di tre anni di cui alla regola de minímis - dell'«ulteriore» contributo attribuito alla stessa I.V.R.I. s.p.a., nella forma del credito d'imposta, quale incentivo per l'incremento dell'occupazione nelle zone "svantaggiate", ai sensi dell'art. 63 della legge finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 63). 2. La revoca parziale fu impugnata davanti alla Commissione tributaria provinciale di Pescara (hinc anche: «CTP»), che rigettò l'impugnazione della società contribuente. Avverso tale pronuncia, I.V.R.I. s.p.a. propose appello alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (hinc anche: «CTR»), che lo accolse, annullando la revoca parziale.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da Vis s.p.a. avverso il provvedimento del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate protocollo n. 4998/2020 di diniego della definizione agevolata della controversia. Accoglie il primo motivo del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto del ricorso per cassazione e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente; condanna Vis s.p.a. al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio avente a oggetto il diniego della definizione e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese processuali dei giudizi di merito.