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La Corte rigetta i ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro Amet Spa


Pubblicato il: 7/29/2021

Nel procedimento la società Amet Spa è stata rappresentata e difesa dall' Avv.to Franco Gagliardi La Gala.

Con la sentenza n. 938/07/15 del 04/05/2015, la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l'appello proposto da AIGS - AMET Iniziative Gestionali s.r.l. (di seguito AIGS), consolidata di AMET s.p.a. (di seguito solo AMET), consolidante, avverso la sentenza n. 09/12/13 della Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva respinto i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente nei confronti di tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA e di un atto di contestazione sanzioni tutti relativi all'anno d'imposta 2005.
Come si evince dalla sentenza impugnata gli atti impositivi avevano il seguente oggetto: a) avviso di accertamento n. TVS080301430, concernente l'indebita registrazione di fatture da parte di AIGS, con conseguente disconoscimento dei relativi costi e della relativa IVA da parte dell'Amministrazione finanziaria.  b) avviso di accertamento n. TVS080301435, notificato ad AIGS quale consolidata, con il quale si recuperavano costi non inerenti annotati nella contabilità di AIGS, giusta dichiarazione presentata dalla consolidante AMET; c) avviso di accertamento n. TVS090301436, notificato ad AIGS quale consolidata, e riguardante: c1) irregolare tenuta dei registri contabili; c2) minori ricavi derivanti dallo sconto praticato da AMET, su richiesta di AIGS, al Comune di Trani sul corrispettivo dovuto per pubblica illuminazione e semafori; c3) indebita deduzione di spese di pubblicità in assenza di contratto;  Giova, peraltro, osservare che l'oggetto del presente giudizio di cassazione è limitato alle seguenti riprese: 1) costi non inerenti per euro 726.558,00 e relativa detrazione IVA. 2) sconto concesso al Comune di Trani per euro 166.832,65, oltre IVA. Indebita deduzione di spese di pubblicità per euro 41.666,67, oltre IVA . 

La Corte rigetta i ricorsi riuniti.