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La Corte rigetta il ricorso di Costruzioni Casanova Srl contro l'Agenzia delle entrate


Pubblicato il: 8/6/2021

Nel procedimento la società Costruzioni Casanova Srl è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Sabina Ciccotti.

L'Agenzia delle entrate notificò alla società Costruzioni Casanova s.r.l. avviso di accertamento, per l'anno 2006, con il quale contestò maggiore imponibile non dichiarato ai fini IRES, IRAP e I.V.A., in conseguenza della cessione di unità immobiliari; correlativamente, notificò ai soci Giuliano Zambon, Antonio Moreno Zampieri e Umberto Mazzocato distinti avvisi di accertamento, ai fini del recupero di maggiore Irpef, in relazione al medesimo anno d'imposta. Avverso i suddetti atti impositivi la società ed i soci proposero distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza che li accolse, ritenendo che gli elementi raccolti non configurassero presunzioni gravi, precise e concordanti. 

Trattandosi di società a ristretta base sociale, confermarono anche gli avvisi di accertamento a carico dei soci, in mancanza di prova contraria di una diversa destinazione dei maggiori ricavi accertati a carico della società o di non avere goduto di poteri di controllo o di gestione della società, ritenendo inconsistente il richiamo all'art. 47 del t.u.i.r. che riguardava esclusivamente gli utili distribuiti a seguito di regolare delibera assembleare. La società ed i soci hanno proposto ricorso per la cassazione della decisione d'appello, affidato a tre motivi.  L'Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso e deposita memoria. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

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