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La Corte dichiara estinto il processo


Pubblicato il: 9/17/2021

Nel procedimento la società Clivia Spa è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guglielmo Maisto e Pietro Ferrarotti Piccone.

L’agenzia delle entrate ha proposto sette motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 16/36/13 del 19 febbraio 2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato alla Galleria Commerciale Il Destriero spa, a Clivia spa e ad Iper Montebello spa, in recupero solidale dell’imposta proporzionale di registro e dell’imposta ipocatastale sulla seguente operazione intercorsa tra le parti e dall’ufficio riqualificata, ex art.20 d.P.R. 131/86, come cessione di ramo aziendale con componenti immobiliari: - 25 settembre 2009: costituzione da parte della Iper Montebello spa della Galleria Commerciale Il Destriero srl, con contestuale conferimento in quest’ultima del proprio ramo d’azienda costituito dalla ‘galleria negozi’ del centro commerciale ‘Il Destriero’ in Vittuone (MI) il 19 ottobre 2009: trasformazione in spa della Galleria Commerciale Il Destriero srl; - pari data: cessione dalla Iper Montebello spa alla collegata Clivia spa della quota di partecipazione totalitaria dalla prima detenuta nella neocostituita Galleria Commerciale Il Destriero spa. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - l’operazione in esame denotava effettivamente un risparmio d’imposta; - questo risultato non poteva ritenersi contrario alla legge, rispondendo a convenienza imprenditoriale che Clivia spa acquistasse interamente le quote della società appositamente creata, invece di acquistare direttamente gli immobili facenti parte del ramo aziendale. Resistono con controricorso le tre società intimate. 

La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese.