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La Corte accoglie parzialmente il ricorso di Sech Giancarlo


Pubblicato il: 1/19/2021

Nel procedimento il cliente Sech Giancarlo è stato rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Paladin mentre la società Stefanel S.p.a. è stata difesa dagli Avv.ti Claudio Scognamiglio e Romeo Bianchin.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 183/2018, confermava il rigetto della domanda proposta da Giancarlo Sech nei confronti di Stefanel s.p.a., avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato in data 8 novembre 2011 all'esito di una procedura di mobilità, ai sensi della legge n. 223/91. 

Il Sech, dipendente della società con inquadramento nella categoria di impiegato, collocato in CIGS dal 15.6.2009 quale addetto all'Area Property per soppressione della funzione di caricamento ordini dei fornitori di manutenzione, aveva dedotto in giudizio che sin dal 4.3.2010 aveva manifestato la propria disponibilità a svolgere mansioni di livello inferiore, anche con diminuzione della retribuzione percepita; che la datrice di lavoro aveva respinto l'istanza per asserita indisponibilità all'utilizzo, anche con diverso inquadramento; che in data 25.11.2010 era stata avviata la procedura di mobilità per 15 dipendenti, di cui 6 operai e 9 impiegati; che con accordo sindacale del 10.1.2011 era stata concordata la mobilità secondo i criteri ivi definiti; che era stato licenziato con efficacia differita al termine del periodo di cassa integrazione. 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trieste, anche per le spese del presente giudizio.