La Corte rigetta il ricorso di Daneo Daniela contro Coopservice Soc. Coop.
Pubblicato il: 1/15/2021
Nel procedimento il cliente Daneo Daniela è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Mauro Scancarello mentre la società è stata difesa dagli Avv.ti Giacinto Favalli e Paolo Zucchinali.
Daniela Daneo, dipendente di Coopservice Soc. Coop. p. a. dal 1 luglio 2011, otteneva nei confronti della società datrice di lavoro e di Ferservizi s.p.a., quale obbligata in solido della prima nella qualità di committente dei lavori oggetto dell'appalto nel quale era stata impiegata la Daneo, separati decreti ingiuntivi per il pagamento della somma prevista a titolo di una tantum dal c.c.n.l. Attività ferroviarie del 28.6 2012.
In esito all'opposizione proposta da entrambe le società, il giudice di primo grado, riunite le cause, disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti della Cooperativa S.I.L. Servizi Integrati Liguria soc. coop. a r.I., precedente datrice di lavoro della Daneo, ha revocato entrambi i decreti ingiuntivi opposti, dichiarato la sussistenza del credito azionato limitatamente all'importo di C 388,52, oltre accessori, accertando un credito verso Coopservice e Ferservizi s.p.a. (quest'ultima quale coobligata ex art. 29 d. Igs. n. 276 del 2003) pari ai soli mesi di servizio prestato presso la prima società.
La Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, ha condannato Daniela Daneo alla restituzione in favore della società Coopservice della differenza tra la somma di Euro 1.436,69 (corrispondente a quanto erogato dalla datrice di lavoro in esecuzione del decreto ingiuntivo) e quanto effettivamente spettante alla lavoratrice pari a Euro 388,52, oltre interessi dal pagamento al saldo.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese di lite tra Daniela Daneo e Ferservizi s.p.a.. Condanna la ricorrente principale alla rifusione a Coopservice soc. coop. p.a. delle spese di lite che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Nulla è dovuto per le spese nei confronti di Alfonso Walter.

