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La Corte rigetta il ricorso di Jelassi Fatma contro Coopservice soc. coop.


Pubblicato il: 1/15/2021

Nel procedimento il cliente Jelassi Fatma è stato rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Scancarello mentre la società Coopservice soc. coop. è stata difesa dagli Avv.ti Giacinto Favalli e Paolo Zucchinali.

1. Fatma Jelassi, dipendente di Coopservice Soc. Coop. p. a. dal 1 luglio 2011, ottenne nei confronti di Ferservizi s.p.a., quale obbligata in solido nella qualità di appaltante di lavori alla società Coopservice, decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma prevista a titolo di una tantum dal c.c.n.l. Attività ferroviarie del 28.6 2012. 

In esito all'opposizione proposta da Ferservizi s.p.a., autorizzata la chiamata in causa di Coopservice Soc. Coop. p.A., disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti del Fallimento della SIL-Servizi Integrati Liguria soc. coop. a. r.I., precedente datrice di lavoro della Jelassi nell'ambito del medesimo appalto al quale era subentrato la società Coopservice, ritenuta litisconsorte necessario in virtù del disposto dell'art. 29 d. Igs. n. 276 del 2003 come sostituito dall'art. 4, comma 31, lett. a) e b), I. n. 92 del 2012, il giudice di primo grado revocò il decreto ingiuntivo opposto con integrale compensazione fra tutte le parti delle spese di lite. 

La Corte di appello di Genova, pronunziando sul ricorso principale della gelassi e sul ricorso incidentale (condizionato) di Ferservizi s.p.a., confermata la revoca del decreto ingiuntivo, ha dichiarato che il credito della lavoratrice a titolo di una tantum prevista dal contratto 28.6. 2012 ammontava a C 418,04 e dato atto che tale somma era stata corrisposta dalla società Coopservice in corso di causa; ha compensato nella misura di due terzi le spese del doppio grado tra Fatma Jelassi e Ferservizi s.p.a. e condannato quest'ultima alla rifusione alla prima del residuo terzo come in dispositivo determinato; ha condannato Coopservice Soc. Coop. p. A. al pagamento di quanto da corrispondersi a Fatma Jelassi da parte di Ferservizi s.p.a. a titolo di spese legali nonché alla rifusione in favore di quest'ultima società delle spese del doppio grado. 

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di Coopservice s.p.a., liquidate in euro 1.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità tra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Nulla per le spese nei confronti di Alfonso Walter.