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La Corte si esprime a favore di ANM S.p.a.


Pubblicato il: 9/3/2021

Nel procedimento il cliente Maddaluno Massimo è stato rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Mocella e Daniela Mocella mentre la società ANM S.p.a. è stata difesa dall'Avv.to Franco Capasso.

Con sentenza n. 863 depositata il 24.2.2016 la Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta nei confronti della Azienda Napoletana Mobilità ANM da Massimo Maddaluso, intesa ad ottenerle la declaratoria del diritto al pagamento della voce retributiva denominata "nuovo terzo elemento salariale" soppressa e confluita nei c.d. trattamenti sostitutivi a seguito dell'Accordo nazionale 25.7.1997 per gli Autoferrotranvieri (art. 4) e mantenuta solamente a favore dei lavoratori in servizio a tempo indeterminato con esclusione dei lavoratori in servizio con contratto di formazione e lavoro alla data della stipulazione dell'accordo. 

La Corte, ha preliminarmente fatto una ricognizione della disciplina del trattamento economico prevista negli accordi nazionali, settore Autoferrotranvieri, rilevando che detta disciplina non ha mai previsto l'erogazione, ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, di competenze accessorie unificate, di trattamenti sostitutivi o del c.d. terzo elemento salariale; ha, poi, rilevato che l'Accordo nazionale invocato - modificando unicamente la composizione del trattamento economico dei lavoratori - non ha leso l'anzianità di servizio dei lavoratori in servizio con contratto di formazione e lavoro né il valore degli scatti di anzianità loro spettanti in caso di trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non avendo, gli stessi, mai percepito tale voce retributiva e risultando, detta razionalizzazione degli elementi retributivi, coerente con i principi normativi, nazionali ed europei, che regolano il contratto di formazione e lavoro. 

Avverso detta sentenza il lavoratore ricorre con un motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. L'azienda resiste con controricorso. 

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.