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La Corte rigetta il ricorso di Equitalia Sud Spa


Pubblicato il: 9/3/2021

Nel procedimento il cliente Pugliese Giorgio è stato rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Ferraro mentre Equitalia Sud Spa è stata difesa dall'Avv.to Nunzio Rizzo.

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 822 del 2016, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede del 28.10.2011, condannava Equitalia Sud al pagamento, in favore di Giorgio Pugliese, della somma di euro 23.684,03, oltre accessori, a titolo di importi dovuti a seguito di due rinnovi contrattuali, di premi di produttività e degli incentivi economici non pagati dalla società durante il periodo del suo licenziamento poi dichiarato illegittimo. 

I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, rilevavano che: a) il ricorso introduttivo del 2006, relativo al giudizio di licenziamento, non poteva ricomprendere le somme dovute per i rinnovi contrattuali perché la retribuzione globale di fatto era stata quantificata sulla base di voci retributive esistenti al momento del licenziamento e nella loro entità all'epoca del licenziamento stesso; b) conseguentemente, sul punto non avrebbe potuto essere proposto appello perché il danno, al momento della proposizione della domanda, non si era ancora verificato; c) la domanda formulata dal Pugliese era di natura risarcitoria per i danni che il comportamento illegittimo del datore di lavoro aveva procurato, per cui era autonoma rispetto alle pretese azionate nel giudizio di impugnazione del recesso; d) la società non aveva provato di avere già corrisposto le somme dovute ai titoli richiesti. 

Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione Equitalia Sud (alla quale è subentrata l'Agenzia delle Entrate Riscossione Ente Pubblico Economico), affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso Giorgio Pugliese. 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente.