La Corte accoglie il ricorso di ANM Spa contro Di Guida Francesco
Pubblicato il: 8/26/2021
Nel procedimento la società ANM Spa è stata rappresentata dagli Avv.ti Giuseppe Ferraro e Mario Manselli mentre Di Guida Francesco è stato rappresentato dagli Avv.ti Marco Mocella e Daniela Mocella.
Con sentenza n. 1413 depositata il 23.2.2015 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda proposta nei confronti della Azienda Napoletana Mobilità ANM da Francesco Di Guida, intesa ad ottenere la' declaratoria del diritto al pagamento della voce retributiva denominata "nuovo terzo elemento salariale" soppressa e confluita nei c.d. trattamenti sostitutivi a seguito dell'Accordo nazionale 25.7.1997 per gli Autoferrotranvieri (art. 4) e mantenuta solamente a favore dei lavoratori in servizio a tempo indeterminato con esclusione dei lavoratori in servizio con contratto di formazione e lavoro alla data della stipulazione dell'accordo.
La Corte, ha preliminarmente fatto una ricognizione della disciplina del trattamento economico prevista negli accordi nazionali, settore Autoferrotranvieri, rilevando che detta disciplina non ha mai previsto l'erogazione, ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, di competenze accessorie unificate, di trattamenti sostitutivi o del c.d. terzo elemento salariale; ha, peraltro, rilevato che l'Accordo nazionale invocato - modificando la composizione del trattamento economico dei lavoratori - ha discriminato i lavoratori in servizio con contratto di formazione e lavoro in quanto li ha equiparati ai lavoratori neo-assunti, privandoli di un trattamento retributivo mantenuto nei riguardi della generalità dei dipendenti in servizio alla data del 25.7.1997.
Avverso detta sentenza l'azienda ricorre con un motivo. Il lavoratore resiste con controricorso.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore e dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero processo.