La Corte si esprime a favore di ANM S,p.a.
Pubblicato il: 8/25/2021
Nel procedimento la società ANM S.p.a. è stata rappresentata dagli Avv.ti Mario Manselli e Giuseppe Ferraro mentre Peluso Gianpiero è stato difeso dagli Avv.ti Marco Mocella e Daniela Mocella.
Con sentenza 16 luglio 2015, la Corte d'appello di Napoli, avendone accertato il relativo diritto, condannava A.N.M. (Azienda Napoletana Mobilità) al pagamento della somma di Euro 2.608,90, oltre accessori di legge, a titolo di "terzo elemento salariale", in favore del proprio dipendente Giampiero Peluso, all'epoca in contratto di formazione e lavoro convertito alla scadenza biennale in contratto a tempo indeterminato, secondo la previsione dell'art. 4 dell'accordo 25 luglio 1997, di rinnovo del CCNL per gli autoferrotranvieri, che lo aveva soppresso e fatto confluire nei cd. trattamenti sostitutivi, mantenendolo ai soli lavoratori già in servizio a tempo indeterminato: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva invece rigettato la domanda.
In esito a critica ricognizione della contrattazione collettiva relativa alla composizione della retribuzione degli autoferrotranvieri (art. 1 CCNL 12 marzo 1980) e di quella spettante agli assunti con contratto di formazione e lavoro (art. 7 acc. naz. 11 aprile 1995), la Corte partenopea, a differenza del Tribunale, escludeva che la suindicata previsione contrattuale collettiva potesse derogare al regime di computo del periodo di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio una volta trasformato il rapporto in lavoro a tempo indeterminato, stabilito dall'art. 3 d.l. 726/84 conv. in I. 863/84, alla luce del richiamato indirizzo di legittimità (sensibile anche ad una declinazione della suddetta equiparazione alla stregua di clausola di non discriminazione). Sicché, riteneva che il lavoratore, una volta inglobato nella propria anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro, avesse diritto alla suddetta voce salariale. Con atto notificato il 28 settembre 2015, A.N.M. ricorreva per cassazione con unico motivo, cui il lavoratore resisteva con controricorso.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dei lavoratori e dichiara le spese dell'intero processo compensate tra le parti.