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La Corte si esprime a favore di IBM Italia Spa


Pubblicato il: 8/18/2021

Nel procedimento Giannella Gianfranco è stato rappresentato dall'Avv.to Luigi Mafia Cacciapaglia mentre IBM Italia Spa è stata difesa dagli Avv.ti Paolo Todaro e Andrea Vischi.

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 20 giugno 2018, ha confermato - per quanto qui interessa - la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva respinto sia l'impugnativa del licenziamento intimato al dirigente Gianfranco Giannella dalla IBM Italia Srl ai fini del riconoscimento dell'indennità supplementare sia la domanda di corresponsione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute. 

Quanto al recesso, la Corte ha considerato l'inapplicabilità del repechage al licenziamento del dirigente intimato dalla società per giustificato motivo oggettivo, per cui "la veridicità o meno della circostanza della indisponibilità di posizioni nelle quali il Giannella avrebbe potuto essere impiegato non è idonea ad influire sulla legittimità del licenziamento". Per quanto riguarda l'indennità sostitutiva per ferie non godute la Corte territoriale ha così argomentato: "fermo restando il divieto di monetizzazione delle ferie maturate nell'anno che precede il recesso dal rapporto, ossia il 2011, per quello che riguarda il restante periodo il Giannella non ha specificamente dedotto e qiiindi provato l'esistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive, che gli abbiano posto un ostacolo di fatto alla fruizione delle ferie. Peraltro sulla questione questa Corte condivide il giudizio di valutazione espresso dal Tribunale nella sentenza impugnata, cioè che le email prodotte in atti e scambiate effettivamente in orari notturni nel periodo estivo non dimostrano che gli è stato impedito di fruire di ferie nei periodi successivi a quello estivo e di potere quindi in tal modo godere di un adeguato periodo per recuperare le energie psico fisiche spese". Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Gianfranco Giannella con due motivi. Ha resistito IBM Italia Spa con controricorso.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.