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La Corte si esprime a favore dell'I.N.P.S.


Pubblicato il: 8/13/2021

Nel procedimento Rapanà Vincenzo è stato rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Doria, Giulio Insalata, Stefano Giubboni e Alberto Boer.

Con sentenza del 27.9.17 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del 24.11.15 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato il diritto del signor Rapanà Vincenzo alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto dell'inclusione nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili relativi a periodi di disoccupazione (con esclusione degli emolumenti extramensili realizzati relativi a periodi indennizzati con sussidio di disoccupazione e per malattia), ed ha in conseguenza condannato l'INPS al pagamento delle relative differenze pensionistiche, pari ad euro 3.608, oltre interessi legali. 

In particolare -per quel che qui rileva-, la corte territoriale ha escluso la decadenza per la prestazione in questione (precedente il decreto legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111/11) per essere il termine ex articolo 38 di detto decreto decorrente dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative e per altro verso per essere stato interrotto il termine dalla domanda amministrativa del 19.2.2014. 

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per due motivi, illustrati da memoria, a cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, l'assistita. 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.