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La Corte dichiara cessata la materia nei confronti di Pellati Gloria e rigetta entrambi i ricorsi nei confronti degli altri


Pubblicato il: 8/5/2021

Nel procedimento la società Fruendo S.r.l. è stata rappresentata dagli Avv.ti Saverio Casulli e Guglielmo Burragato mentre Pellati Gloria, Nencioni Carla e Aretini Grazia sono state difese dagli Avv.ti Giuseppe Fontana e Luca Goracci.

Con sentenza n. 776/2016 la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva accertato la invalidità ed inefficacia del trasferimento di ramo di azienda tra la cedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Fruendo S.r.l. e per l'effetto la permanente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la prima società che ha condannato alla " correlata attuazione conformativa" con riammissione di servizio dei lavoratori e ad ogni necessario adempimento normativo". 

Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorsi separati Fruendo S.r.l. sulla base di tre motivi e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sulla base di sei motivi. Entrambe le società hanno formulato istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Gloria Pellati, Grazia Aretini e Carla Nencioni hanno resistito a ciascun ricorso con tempestivo controricorso. 

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti della controricorrente Gloria Pellati che ha stipulato un accordo di conciliazione con le società ricorrenti. Compensa le spese di lite fra le suddette parti. Rigetta entrambi i ricorsi nei confronti degli altri. Condanna ciascuna società alla rifusione ai controricorrenti, in solido, delle spese di lite che liquida in Euro 10.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori, come per legge.