La Corte rigetta il ricorso di Sicuritalia S.p.a. contro l'I.N.P.S.
Pubblicato il: 7/24/2021
Nel procedimento la società Sicuritalia S.p.a. è stata rappresentata dagli Avv.ti Angelo Martucci e Luigi Granato mentre l'I.N.P.S. è stato difeso dagli Avv.ti Antonino Sgroi, Emanuele de Rose, Carla d'Aloisio e Lelio Maritiato.
Con sentenza depositata il 18.9.2014, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento dell'appello incidentale proposto da INPS e Equitalia Nord s.p.a., ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della nullità proposta da Sicuritalia s.p.a. nei confronti della cartella esattoriale con cui le era stato intimato il pagamento di contributi non pagati in danno di lavoratori impiegati in servizio di guardiania e custodia, dichiarando altresì la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la minor somma di Euro 287.552,06, per come già accertato dal primo giudice.
La Corte, in particolare, ha accolto gli appelli incidentali proposti da INPS e Equitalia Nord s.p.a., nonostante che entrambi riguardassero la sentenza non definitiva con cui il primo giudice aveva dichiarato la nullità della cartella esattoriale, nei cui confronti solo Sicuritalia s.p.a. aveva proposto riserva d'impugnazione; sotto altro profilo, ha ritenuto che gravasse sull'azienda l'onere di provare l'insussistenza del maggior debito contributivo, che concerneva - come anzidetto - la continuatività del servizio prestato dagli addetti al servizio di guardiania e custodia e/o comunque il loro assoggettamento a continua disponibilità equivalente al lavoro effettivo, e ha rigettato le richieste istruttorie dall'azienda riproposte in appello. Avverso tali statuizioni Sicuritalia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi censura, successivamente illustrati con memoria. INPS e Equitalia Nord s.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.