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La Corte rigetta il ricorso dei ricorrenti contro la Fondazione Opera San Camillo


Pubblicato il: 7/24/2021

Nel procedimento i ricorrenti sono stati rappresentati dagli Avv.ti Savina Bomboi, Bruno Cossu e Giorgio Gargiulo mentre la Fondazione Opera San Camillo è stata difesa dall'Avv.to Giovanni Costantino.

Gli odierni ricorrenti con la domanda di cui al ricorso di primo grado hanno esposto di avere prestato servizio con funzioni di operatori socio sanitari presso il Centro Servizi Anziani di Venezia Lido, di proprietà dell'ente religioso Provincia Lombardo Veneta che applicava agli stessi il c.c.n.l. ARIS; che con contratto di affitto del 10.3.2009 la predetta struttura recettiva era stata affidata in gestione alla Fondazione Opera San Camillo, la quale aveva comunicato che con decorrenza dal 1.2.2011 il rapporto di lavoro degli ex dipendenti dell'ente religioso Provincia Lombardo Veneta sarebbe stato regolato dal c.c.n.l. UNEBA (fatta eccezione per i relativi allegati) in sostituzione del precedente contratto scaduto, "fermo restando il mantenimento dell'attuale trattamento economico ai sensi dell'art. 2113 cod. civ."; che, tuttavia, con il successivo accordo di armonizzazione in data 2.5.2011 era stato in concreto stabilito un trattamento economico notevolmente inferiore a quello in precedenza goduto, non essendo stata prevista la indennità di turnazione (contemplata dal precedente contratto collettivo) e risultando il trattamento retributivo mensile ragguagliato ad un orario settimanale articolato su 38 ore anziché su 36 ore, come in precedenza regolato. Dedotto che il comportamento della Fondazione costituiva inadempimento dell'obbligo di mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore nei confronti dei dipendenti della Provincia Lombardo Veneta (obbligo assunto in sede di contratto di fitto, di accordo di armonizzazione del 2.5.2011 e con comunicazione del 3 febbraio 2009), e configurava violazione dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 36 Cost., hanno chiesto la condanna della convenuta Fondazione Opera San Camillo a corrispondere, con effetto dal 1.2.2001, un trattamento economico retributivo quantitativamente equivalente a quello percepito in forza del c.c.n.l. per le case di cura private (ARIS), come tale comprensivo oltre che della relativa retribuzione diretta, dell'indennità di turnazione di cui all'art. 61, lett. d) del detto contratto collettivo, trattamento rapportato all'effettivo maggior orario normale di 38 ore settimanali.

Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso Dolores Angiolin e gli altri lavoratori in epigrafe indicati sulla base di quattro motivi; la intimata Fondazione Opera San Camillo ha resistito con tempestivo controricorso. 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi C 6.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori come per legge.