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La Corte rigetta il ricorso di Landi Jonatan contro l'ATI Fiera Scandicci


Pubblicato il: 7/23/2021

Nel procedimento Landi Jonatan è stato difeso dagli Avv.ti Bruno Cossu e Marina Capponi.

La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 696/2015, pubblicata il 25.11.2015, ha respinto il gravame interposto da Jonatan Landi, nei confronti della ATI-Fiera Scandicci Associazione Temporanea di Impresa (d'ora in avanti ATI-Fiera Scandicci), avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 918/2014, depositata il 3.10.2014, con la quale era stato rigettato il ricorso del lavoratore diretto ad ottenere la dichiarazione di responsabilità della ATI-Fiera Scandicci per le conseguenze pregiudizievoli allo stesso derivate dall'infortunio occorsogli in data 23.9.2008, durante l'allestimento di uno stand posto nella Piazza del Duomo di Prato, ed altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa dell'evento e non indennizzati dall'INAIL.

La Corte di merito, per quanto ancora in questa sede rileva, ha osservato che «l'attore nel ricorso introduttivo di primo grado (come pure nel corso del libero interrogatorio davanti al Tribunale) ha univocamente affermato di essersi procurato la lesione che lamenta a causa dell'urto con uno dei ganci che avrebbero sostenuto un contenitore utilizzato per movimentare a mezzo di una gru alcuni tubi..., gancio che si sarebbe staccato dalla catena che lo collegava alla gru colpendolo violentemente al volto»; e che, come «correttamente rilevato dal primo giudice, l'azione allegata in ricorso come lesiva non ha trovato riscontro nell'istruttoria svolta nel corso del giudizio», data anche «l'effettiva difformità tra le modalità di esecuzione della prestazione del ricorrente nella concreta situazione di fatto, quali emerse in giudizio, e la dinamica dell'evento descritta nel ricorso di primo grado, e la difformità relativa, non a qualche dettaglio, ma specificamente all'azione affermata come produttiva del danno, così essendo rimaste indimostrate anche le violazioni delle regole prevenzionali imputate all'appellata». Per la cassazione della sentenza 3onatan Landi ha proposto ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 del codice di rito. La ATI-Fiera Scandicci non ha svolto attività difensiva. 

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.