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La Corte rigetta il ricorso di Allotta Roberto contro l'Agenzia delle entrate e l'I.N.P.S.


Pubblicato il: 7/21/2021

Nel procedimento Allotta Roberto è stato difeso dall'Avv.to Giuseppa Tropia mentre l'Agenzia delle entrate è stata rappresentata dagli Avv.ti Salvatore Buggea ed Enrico Valentini. l'I.N.P.S. è stato difeso dagli Avv.ti Antonino Sgroi, Emanuele de Rose, Carla d'Aloisio, Ester Ada Sciplino, Lelio Maritiato e Giuseppe Matano.

In relazione alla posizione della lavoratrice Romano Maria, era stata emessa cartella di pagamento relativa ai contributi previdenziali dovuti dal notaio Allotta, in qualità di datore di lavoro; su opposizione alla cartella di quest'ultimo, il tribunale di Palermo, con sentenza dell'1.2.12, aveva annullato la cartella, condannando il datore a pagare all'INPS la somma di euro 24.345 per contributi. Su appello del datore e dell'INPS, la corte d'appello di Palermo, con sentenza del 19.11.14, ha rideterminato il periodo di omissione contributiva riguardante la dipendente Romano Maria sulla base di un rapporto di lavoro alle dipendenze del notaio Allotta, a tempo parziale nel periodo da gennaio 92-maggio 93 ed a tempo pieno nel periodo giugno 93-febbraio 98, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d'appello ricorre l'Allotta per 14 motivi, accompagnati da memoria, cui resiste con controricorso Riscossione Sicilia spa. 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2500 per compensi professionali e 200 per esborsi in favore di Riscossione Sicilia spa, ed in euro 1000 per compensi professionali e 200 per esborsi in favore dell'INPS, oltre, per entrambi, a spese generali al 15% ed accessori come per legge.