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La Corte rigetta il ricorso di Vicentini Enzo contro l'I.N.A.I.L.


Pubblicato il: 7/9/2021

Nel procedimento Vicentini Enzo è stato rappresentato dagli Avv.ti Antonio Pileggi e Alberto Borghetti mentre l'I.N.A.I.L. è stato difeso dagli Avv.ti Luciana Romeo ed Emilia Favata.

La Corte d'appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, premesso che Enzo Vicentini aveva subito due infortuni sul lavoro, l'uno il 18/1/1986 e l'altro il 3/7/2001, ha rigettato, con sentenza non definitiva, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INAIL con riferimento al secondo infortunio per il quale il ricorrente aveva formulato una domanda di aggravamento. La Corte ha osservato, infatti, che il termine triennale di prescrizione decorreva solo dalla scadenza del termine di 10 anni per la revisione, sicché il ricorso giudiziario del 24/6/2011 e la stessa domanda amministrativa erano tempestivi solo con riferimento al secondo infortunio. La Corte territoriale ha invece rigettato l'ulteriore domanda del Vicentini tesa all'unificazione della rendita goduta dal 1986 in relazione al primo infortunio e dell'indennizzo relativo all'infortunio del 2001. 

Ha rilevato, a riguardo, la mancanza di domanda amministrativa di unificazione delle due rendite e, comunque, l'infondatezza della richiesta stante il verificarsi dell'infortunio del 1986 sotto il vigore del t.u. n. 1124/1965 e di quello successivo sotto il vigore dell'art. 13, comma 6, prima parte d.lgs. n. 38/2000, conseguentemente escludendo l'unificazione. Avverso detta sentenza non definitiva ha proposto ricorso il Vicentini con un unico articolato motivo, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.; l'INAIL ha depositato procura in calce. Con altro ricorso il Vicentini ha impugnato con tre motivi la sentenza definitiva di rigetto della domanda di aggravamento dei postumi dell'infortunio del 3/7/2001, cui ha resistito l'INAIL con controricorso. 

La Corte rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché Euro 200,00 per esborsi.