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La Corte rigetta il ricorso di Porta Antonio contro l'I.N.P.S.


Pubblicato il: 7/8/2021

Nel procedimento Porta Antonio è stato rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ulpiano Morcavallo e Domenico Pitingolo.

Con sentenza depositata il 4.5.2015, la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento dell'appello incidentale dell'INPS, ha rigettato l'opposizione proposta da Antonio Porta avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato intimato il pagamento di contributi omessi per effetto di conguagli non spettanti a titolo di indennità di malattia, assegni familiari e sgravi ex I. n. 407/1990, tutti accertati a seguito di verbale ispettivo. 

La Corte, in particolare, ha ritenuto che il datore di lavoro fosse legittimato passivo rispetto alla richiesta dell'Istituto di restituire le somme anticipate ai propri dipendenti a titolo di prestazioni previdenziali temporanee di cui successivamente fosse stata accertata la non debenza, ancorché per motivi non valutabili dal datore di lavoro medesimo; sotto altro profilo, ha ritenuto che gravasse sul datore di lavoro la prova del diritto agli sgravi e che detta prova, nella specie, non fosse stata raggiunta, anche in considerazione dell'inammissibilità della documentazione prodotta in appello dalla parte datoriale, siccome tardiva. Per la cassazione di tali statuizioni Antonio Porta ha proposto ricorso, deducendo sei motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L'INPS ha resistito con controricorso. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.