La Corte rigetta il ricorso di Pascone Giovanni contro il Comune di Pomezia
Pubblicato il: 7/8/2021
Nel procedimento Pascone Giovanni è stato rappresentato dall'Avv.to Andrea Sticca mentre il Comune di Pomezia è stato difeso dagli Avv.ti Giampiero Proia e Mauro Petrassi.
La Corte d'Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Velletri aveva a propria volta respinto l'impugnativa dei due licenziamenti disciplinari intimati dal Comune di Pomezia nei confronti di Giovanni Pascone, dirigente avvocato responsabile dell'avvocatura comunale. Il primo licenziamento, irrogato in data 15.3.2016, riguardava l'avere il Pascone svolto, senza autorizzazione, attività libero professionale per conto proprio, attraverso il patrocinio di varie cause di terzi, nonché l'avere egli omesso di restituire importi ricevuti per il pagamento del contributo unificato per cause poi non instaurate e il non avere rendicontato gli importi ricevuti nell'anno 2012 per i pagamenti di contribuzioni unificate, oltre ad altre omissioni commesse nell'ambito della propria attività professionale (costituzione tardiva in un processo; mancata opposizione a due decreti ingiuntivi) ed a prolungate e reiterate assenze non giustificate dallo svolgimento del patrocinio del Comune. Il secondo licenziamento, irrogato in data 20.6.2016, riguardava invece lo svolgimento di attività lavorativa a favore di soggetti estranei alla P.A. di appartenenza, riconnessa ancora alla difesa di terzi estranei ed allo svolgimento di attività di assistenza stragiudiziale.
Per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale riteneva che non fosse fondata l'eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine iniziale di quaranta giorni previsto in ordine alla contestazione dell'addebito, in quanto tale termine non poteva decorrere dal momento in cui il Sindaco aveva ricevuto una denuncia documentata dell'accaduto da parte di un'associazione sindacale, ma dal momento in cui gli atti erano stati trasmessi alla responsabile della struttura ove il Pascone lavorava, sicché, essendo ciò avvenuto il 7.12.2015, la contestazione del 30.12.2015 era rispettosa del termine di quaranta giorni stabilito, né poteva avere pregio il fatto, addotto dal ricorrente, che i dati utili alla contestazione disciplinare risultassero da sentenze pubbliche. Avverso la sentenza il Pascone ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso del Comune.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.