La Corte rigetta il ricorso di Ergidi Emilia contro l'I.N.P.S.
Pubblicato il: 7/1/2021
Nel procedimento Ergidi Emilia è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sara di Cunzolo e Francesca Ippoliti.
La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza n. 363 del 2017, in accoglimento del gravame svolto dall'INPS, ha rigettato la domanda di accertamento negativo proposta dall'attuale ricorrente perché venisse dichiarata irripetibile la somma pretesa dall'INPS, a titolo di indebito previdenziale (pari ad euro 24.105,65), a seguito di ricalcolo della pensione di reversibilità.
Riteneva la Corte d'appello che l'assicurata - onerata della prova di avere effettuato le comunicazioni all'Inps in ordine alla situazione reddituale relativa al periodo 2004/2011, agli effetti della determinazione della pensione di reversibilità in godimento dal 2004 - aveva provveduto a comunicare i dati reddituali solo in allegato alla domanda, presentata nel settembre 2012, di ricostituzione della pensione diretta in godimento dal 2010, dopo avere dichiarato, nella domanda presentata a luglio 2012 per la ricostituzione della pensione di reversibilità, di non essere titolare di altri redditi, risultando così omessa la tempestiva comunicazione della percezione di redditi rilevanti nell'intero periodo attinente alla ripetizione dell'indebito.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ergidi Emilia, con quattro motivi illustrati da memoria, ai quali ha resistito l'INPS, con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.