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La Corte accoglie parzialmente il ricorso di Biondi Settimia contro l'I.N.A.I.L.


Pubblicato il: 6/22/2021

Nel procedimento Biondi Settimia è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele Inella e Maria Antonietta De Santis.

La Corte d'appello di Campobasso , in riforma della sentenza del Tribunale di Isernia , ha rigettato la domanda di Settimia Biondi volta ad ottenere la rendita ai superstiti per effetto dell'accertamento del nesso eziologico tra l'infortunio occorso al marito Antonio Venditti il 25/6/1991 e la morte , verificatasi nel 2011,a causa dell'epatopatia HCV, diagnosticata solo nel 2008, contratta a seguito delle trasfusioni di sangue praticatigli in occasione dell'infortunio. La Corte territoriale ha affermato che l'epatopatia era stata accertata oltre il termine decennale di cui all'ad 83 TU 1965 e che non vi era stata esposizione a rischio patogeno causa della patologia iniziale . Ha rilevato che l'art 83 citato fissava in 10 anni il termine entro il quale dovevano ritenersi stabilizzati i postumi da infortunio e che nella fattispecie l'epatopatia, accertata nel 2008 e causa della morte nel 2011, avrebbe potuto determinare l'insorgenza del diritto alla rendita solo se accertata entro i dieci anni dall'infortunio, ambito temporale entro il quale operava la presunzione assoluta di collegamento con l'infortunio.

Avverso la sentenza ricorre la Biondi con due motivi. Resiste l'Inail. 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Bari.