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La Corte si esprime a favore di Almaviva Contact S.p.a.


Pubblicato il: 6/17/2021

Nel procedimento i ricorrenti sono stati rappresentati dall'Avv.to Benedetto Spinosa mentre la società Almaviva Contact S.p.a. è stata difesa dagli Avv.ti Giampiero Proia e Simone Pietro Emilliani.

Con ordinanza n. 1844 del 13 novembre 2018/23 gennaio 2019 questa Corte ha respinto il ricorso di Andrea Grazioli e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza n. 5598/2013 con la quale la Corte d'Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale della stessa sede, aveva rigettato le domande proposte nei confronti di SOGEI s.p.a. e di ALMAVIVA CONTACT s.p.a., volte ad ottenere: l'accertamento della violazione del divieto previsto dall'art. 1 della legge n. 1369/1960; la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di SOGEI s.p.a., ancora in atto; la condanna della società datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato.

La Corte territoriale, in via preliminare, aveva ritenuto che il rapporto fosse stato risolto per mutuo consenso quanto agli appellati Bartolucci, Di Fonzo, Cocorullo e Renzi perché i lavoratori, che avevano rassegnato dimissioni volontarie nei confronti del datore di lavoro apparente, avevano agito contro l'appaltante SOGEI a distanza di tre o quattro anni dalle citate dimissioni. 

Con ricorso notificato in data 23 luglio 2019 i litisconsorti in epigrafe indicati hanno domandato la revocazione dell'ordinanza sulla base di tre motivi, ai quali hanno resistito con controricorso SOGEI s.p.a. - Società Generale d'Informatica e ALMAVIVA CONTACT s.p.a. 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di revocazione in favore delle società controricorrenti, liquidate per ciascuna in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.