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La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere


Pubblicato il: 6/17/2021

Nel procedimento la società Fruendo Srl è stata rappresentata dagli Avv.ti Saverio Casulli e Guglielmo Burragato. La Banca Monte dei Paschi di Siena è stata rappresentata dagli Avv.ti Marcello Giustiniani, Antonella Negri, Annagrazia Sommaruga e Giovanni Anichini. I controricorrenti sono stati rappresentati e difesi dagli Avv.ti Piergiovanni Alleva e Tiziana Vigni.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 17f gennaio 2017, per quello che -- interessa in questa sede, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto le domande di lavoratori già dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa volte ad accertare la perdurante esistenza di detto rapporto di lavoro in ragione della "dedotta illegittimità e inefficacia della successione di Fruendo Srl in tali rapporti ex art. 2112 c.c. in esito alla cessione da parte della Banca del ramo d'azienda cui i lavoratori erano addetti. 

La Corte fiorentina, dopo aver richiamato un precedente di legittimità (Cass. n. 17366 del 2016) al quale ha dichiarato di uniformarsi, - in estrema sintesi - ha condiviso "la conclusione in fatto del primo giudice secondo cui la cessione da BMPS a Fruendo srl non ha realizzato il trasferimento di un ramo d'azienda nel senso inteso dalla direttiva 2001/23/CE e dall'art. 2112 c.c."; in particolare ha escluso l'autonomia funzionale del ramo ceduto.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto separati ricorsi Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e Fruendo Sri: la prima società con sei motivi e la seconda con tre. Hanno resistito con distinti controricorsi i lavoratori in epigrafe. 

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere tra Banca Monte Paschi di Siena Spa e Fruendo Srl con i seguenti lavoratori: Andreini Roberta, Baglioni Antonella, Burroni Sandra, Chiavistrelli Diego, Corsini Roberto, Di Giuseppe Simone, Fabene Rocco, Fiengo Lorenzo, Gabbiai Loreno, Gazzei Luca, Maffei Pier Luigi, Marchetti Alessandro, Martelli Luciano, Merola Marco, Orrù Francesco, Perillo Fidelfo, Pistolesi Sergio, Rossi Leonardo, Salto Filippo, Tanzini Daniela; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità tra dette parti. Rigetta entrambi i ricorsi e condanna ciascuna società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 11.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, in favore dei restanti controricorrenti.