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La Corte accoglie il ricorso di Kavanagh Kenrick contro il Comune di Stezzano


Pubblicato il: 6/11/2021

Nel procedimento Kavanagh Kenrick è stato rappresentato dagli Avv.ti Pasquale Nappi, Andrea Pesenti e Luca Pizzigoni mentre il Comune di Stezzano è stato difeso dagli Avv.ti Alessio Petretti, Margherita Gemma Tucci, Elena Tomasi ed Ernesto Nicola Tucci.

Il Comune di Stezzano, in data 15.12.2016, ha licenziato Kenrick Kavanagh, Comandante della locale Polizia Municipale e già sottoposto ad indagini penali, facendo applicazione dell'art. 14 CCNL del 2000, secondo cui il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva del preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa. E' infatti accaduto che il ricorrente, rimasto per un anno in aspettativa, alla scadenza del periodo abbia trasmesso un certificato medico di alcuni giorni e poi un altro certificato, per alcuni altri giorni, omettendo però di prendere servizio, senza copertura di certificazione medica né altra giustificazione, nei due giorni intercorrenti (un sabato, seguito poi dal festivo della domenica) intercorrenti tra l'ultimo previsto dal primo certificato ed il primo contemplato dal secondo certificato. 

Il licenziamento, dapprima annullato dal Tribunale, è stato poi confermato, nella sua legittimità, dalla Corte d'Appello di Brescia, la quale ha ritenuto che l'ipotesi del contratto collettivo determini ex se l'effetto risolutivo, spettando al datore soltanto la decisione sul se avvalersi della risoluzione in esso prevista adottando il formale provvedimento di licenziamento.

Avverso la predetta sentenza Kenrick Kavanagh ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, resistito da controricorso del Comune. 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.