La Corte accoglie parzialmente il ricorso dell'Azienda USL di Modena contro la Regione Emilia Romagna
Pubblicato il: 6/10/2021
Nel procedimento l'Azienda USL di Modena è stata rappresentata dagli Avv.ti Adriano Aureli e Rossella Sciolti mentre la Regione Emilia Romagna è stata difesa dall'Avv.to Rosaria Russo Valentini.
La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto dall'Azienda U.S.L. di Modena (di seguito Ausl), avverso la sentenza del Tribunale di quest'ultima città con la quale era stata accolta la domanda di 35 dirigenti sanitari non medici-psicologi, finalizzata ad ottenere la corretta determinazione dell'ammontare del Fondo per le retribuzioni di risultato degli anni dal 1999 al 2001, con condanna del datore di lavoro al pagamento delle conseguenti e rispettive differenze retributive. La Corte territoriale premetteva che, rispetto agli anni oggetto di causa, trovava applicazione l'art. 52 del CCNL del 2000, che tuttavia rinviava al disposto dell'art. 61 del CCNL del 1996, sicché la soluzione dipendeva dalla interpretazione di quest'ultima norma.
L'Azienda U.S.L. di Modena ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, cui i dirigenti sanitari hanno resistito con controricorso.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, e rigetta il primo; dichiara inammissibile l'intervento della Regione Emilia-Romagna; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, respinge l'azionata domanda. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.