La Corte si esprime a favore di Sogei S.p.a. e Almaviva Contact S.p.a.
Pubblicato il: 6/9/2021
Nel procedimento i ricorrenti sono stati rappresentati dall'Avv.to Benedetto Spinosa. La Società Sogei S.p.a. è stata difesa dagli Avv.ti Giampiero Proia e Simone Pietro Emiliano. Almaviva Contact S.p.a. è stata rappresentata dagli Avv.ti Maurizio Marazza, Marco Marazza e Domenico De Feo.
Con ordinanza n. 23599 del 13 aprile/28 settembre 2018 questa Corte ha respinto il ricorso di Elvira Moriconi e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza n. 9324/2012 con la quale la Corte d'Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale della stessa sede, aveva rigettato le domande proposte nei confronti di SOGEI s.p.a. e di ALMAVIVA CONTACT s.p.a., volte ad ottenere: l'accertamento della violazione del divieto previsto dall'art. 1 della legge n. 1369/1960; la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di SOGEI s.p.a., ancora in atto; la condanna della società datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato.
La Corte territoriale, in via preliminare, aveva ritenuto che il rapporto fosse stato risolto per mutuo consenso perché i lavoratori avevano azionato la pretesa a distanza di quattro anni dalla formale cessazione del rapporto stesso e, inoltre, tre di essi si erano dimessi mentre altri due avevano accettato l'assunzione da parte di una nuova società.
Con ricorso notificato in data 28 marzo 2019 i litisconsorti in epigrafe indicati hanno domandato la revocazione dell'ordinanza sulla base di quattro motivi, ai quali hanno resistito con controricorso SOGEI s.p.a. - Società Generale d'Informatica e ALMAVIVA CONTACT s.p.a.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di revocazione in favore delle società controrícorrenti, liquidate per ciascuna in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.