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La Corte si esprime a favore dei controricorrenti


Pubblicato il: 6/8/2021

Nel procedimento la società Sogei S.p.a. è stata rappresentata dagli Avv.ti Giampiero Proia e Simone Pietro Emiliani. I controricorrenti sono stati rappresentati dall'Avv.to Benedetto Spinosa.

Con la sentenza n. 27105 del 3 luglio/25 ottobre 2018 questa Corte ha respinto i ricorsi, principale ed incidentale, proposti da SOGEI - Società Generale d'Informatica - s.p.a. e da ALMAVIVA CONTACT s.p.a. avverso la sentenza n. 2426/2012 della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede con la quale, in accoglimento delle domande formulate dagli attuali controricorrenti, era stata accertata la non genuinità dell'appalto di servizi intercorso fra SOGEI e COS COMMUNICATION SERVICES s.p.a. ( poi divenuta ALMAVIVA CONTACT s.p.a.) ed era stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra la società committente ed i lavoratori impiegati nell'appalto. 

SOGEI s.p.a. domanda la revocazione della sentenza sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso i lavoratori indicati in epigrafe ed ALMAVIVA CONTACT s.p.a. 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di revocazione, liquidate per ALMAVIVA CONTACT s.p.a. in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per competenze professionali, per Montesi Massimiliano in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per competenze professionali e per gli altri controricorrenti in complessivi Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre, per tutti, rimborso spese generali del 1 5% e accessori di legge.