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La Corte accoglie parzialmente il ricorso di Rivadossi Paola e Rivadossi Cecardo


Pubblicato il: 6/2/2021

Nel Procedimento Rivadossi Paola e Rivadossi Cecardo sono stati rappresentati dall'Avv.to Alessandro Gracis mentre la Provincia Autonoma di Trento è stata difesa dall'Avv.to Lucia Marini. Italia Generali Spa è stata difesa dall'Avv.to Giuseppe Ciliberti.

Cecardo Rivadossi e Paola Rivadossi, premesso che il genitore Bruno Rivadossi, operaio alle dipendenze di Italcostruzioni s.r.I., subappaltatrice di Tridentina soc. coop. a r.I., nell'esecuzione dei lavori commessi a quest'ultima dalla Provincia Autonoma di Trento, era deceduto in conseguenza della caduta da una scala di circa 3 metri mentre controllava il getto di cemento all'interno di una colonna in costruzione, dedotta la violazione di molteplici misure antiinfortunistiche, hanno convenuto in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, Tridentina soc.coop. a r.l. e Italcostruzioni s.r.l. chiedendo il risarcimento del danno morale da perdita di relazione parentale e del danno successorio da perdita della vita del loro congiunto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Parte attrice ha fondato la responsabilità delle società edili presenti in cantiere, appaltatrice e subappaltatrice, sul disposto degli artt. 2055, 2049, 2050 e 2087 cod. civ.; quella dell'ente territoriale, sull'art. 28 Cost., sull'art. 2049 cod. civ. e sulle disposizioni del d. Igs n. 494/1996, per avere il responsabile dei lavori, ingegnere Grigoletti, dipendente della Provincia Autonoma di Trento, omesso di vigilare sulle opere oggetto di appalto; ciò sia nella fase di progettazione, con particolare riguardo alle scelte tecniche adottate, sia nella fase dell'esecuzione, con particolare riguardo alla organizzazione delle operazioni di cantiere. 

Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso Cecardo Rivadossi e Paola Rivadossi sulla base di undici motivi; la Provincia Autonoma di Trento ha depositato controricorso nonché ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. documentazione relativa alla notificazione della sentenza di appello; Generali Italia s.p.a. ha resistito con controricorso. 

La Corte accoglie l'ottavo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il nono ed il decimo motivo e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.