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La Corte rigetta il ricorso di Coccia Norma contro Almaviva Contact S.p.a.


Pubblicato il: 6/1/2021

Nel procedimento Coccia Norma è stata rappresentata dall'Avv.to Carlo de Marchis mentre la società Almaviva Contact S.p.a. è stata difesa dall'Avv.to Giampiero Falasca.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2088/19, respingeva il reclamo proposto da Norma Coccia avverso la sentenza del Tribunale di Roma resa in sede di opposizione all'ordinanza di reiezione del ricorso proposto dalla predetta ai sensi dell'art. 1, co. 48, della I. 92/2012, inteso ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 22.12.2016 all'esito di procedura di licenziamento collettivo, con tutte le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie.

 Il licenziamento collettivo aveva tratto origine della comunicazione di avvio della procedura di riduzione del personale del 5 ottobre 2016 nella quale, descritte le ragioni degli esuberi, concentrati presso le sedi di Roma e Napoli, era stato illustrato il progetto di riorganizzazione aziendale che prevedeva la chiusura delle Unità produttive di Roma Divisioni 1 e 2 (che svolgevano attività di CRM in modalità inbound, rimanendo invece l'unità Business Unit, che svolgeva in modalità outbound attività di ricerche di mercato) e l'intero sito di Napoli ed infine l'efficientamento dell'unità produttiva di Palermo; tanto avrebbe comportato la soppressione di 1063 posizioni full time equivalent su Roma (pari a 1666 lavoratori) e la soppressione di 560 posizioni di lavoro su Napoli (corrispondenti a 845 lavoratori). Si erano illustrate le ragioni per le quali non era possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali. 

Per la cassazione di tale sentenza Norma Coccia ha proposto ricorso affidato a nove motivi, erroneamente rubricati come dieci motivi. Ha resistito con controricorso la società intimata. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.250,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.